L'esperto rispondeResponsabilità

SE IL PROPRIETARIO ACCEDE ALLA PERTINENZA LOCATA

La domanda

Sono locatore e unico proprietario di un edificio composto da due appartamenti in una villa, uno al piano terra e l'altro al piano primo. Gli alloggi sono locati a due inquilini diversi. Intorno allo stabile ci sono un giardino e vialetti, entrambi facenti parte delle aree comuni.L'altra mattina mi sono recato nella parte comune per visionare il manto erboso, insieme con un giardiniere di fiducia, e l'inquilino del piano terra mi ha accusato di avere commesso violazione di domicilio. Specificando che avevo avuto mandato dall'altro inquilino, il quale si era lamentato del manto erboso ingiallito, dato che le spese sono a carico di entrambi, vorrei sapere qual è il parere dell'esperto.

Integra il reato di violazione di domicilio (articolo 614 del Codice penale) la condotta di colui che si introduce nell'abitazione o in un altro luogo di dimora privata, e nelle sue pertinenze, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con il contratto di locazione e l'immissione in possesso del bene locato, il conduttore assume il ruolo di detentore qualificato dell'immobile, escludendone contestualmente il proprietario, il quale non potrà accedere se non, appunto, con il consenso del primo.Pertanto la giurisprudenza ha sostenuto che commette violazione di domicilio il proprietario che, avendo ceduto ad altri il proprio alloggio, vi si introduca contro la volontà del titolare, scardinando la porta (Cassazione penale, 10 giugno 1982, n. 10601). Nella situazione in esame, tuttavia, non risulta che il proprietario si sia intromesso arbitrariamente, e forzando una porta o un cancello di accesso, nell'abitazione o in eventuali pertinenze detenute esclusivamente dal proprio affittuario, ma sia entrato in porzioni comuni del villino, chiamato dall'altro locatario, che ne ha pari detenzione come il vicino. Peraltro, a volte nei rapporti di locazione e a livello “pratico”, le parti concordano che il proprietario conservi la possibilità di accedere a porzioni e servizi comuni, proprio per effettuare servizi di manutenzione e consentire ai propri conduttori il pieno utilizzo del bene locato. Così stando le cose, si sarebbe portati a escludere che il proprietario abbia commesso un arbitrio entrando nella porzione locata.Lascia tuttavia perplessi l'affermazione che le spese per la cura del manto erboso siano “a carico degli inquilini”, quasi a significare che il proprietario-locatore abbia invece delegato integralmente loro la manutenzione delle parti comuni. Sarà opportuno che eventuali futuri accessi a queste vengano, se non concordati, almeno preannunciati agli inquilini.

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