L'esperto rispondeResponsabilità

LA PEC INTERROMPE LA PRESCRIZIONE

La domanda

Deve ritenersi valido, quale atto di costituzione in mora e interruzione dei termini prescrizionali ex articolo 1291 e 2943 del Codice civile, l'invio di una nota della pubblica amministrazione all'indirizzo personale Pec (di posta elettronica certificata) di un ex dipendente, tesa a far valere un credito vantato nei confronti del medesimo?

La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto del regolamento stabilito dal Dpr 11 febbraio 2005 n. 68, di una comunicazione-intimazione con la quale si reclama il pagamento di un credito è atto idoneo a costituire in mora il debitore - ex articolo 1219, comma 1, del Codice civile - e a interrompere la decorrenza della prescrizione estintiva (articolo 2943, comma 4, del Codice civile), al pari di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, laddove la comunicazione sia inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata ad altro indirizzo Pec e non a una normale casella di posta elettronica: solo in questo caso, infatti, il mittente avrà la prova dell'accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di posta elettronica e della consegna al destinatario tramite la specifica dichiarazione emessa dal gestore di quest'ultimo e inviata al mittente.Per i professionisti e le imprese esistono elenchi ufficiali dove sono annotati i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata; non altrettanto può dirsi per i privati cittadini, per i quali si dovrà attendere la creazione di un elenco ufficiale, con l'attuazione dell'anagrafe della popolazione residente. La pubblica amministrazione può utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna (articolo 48, comma 1, del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82), dirette a soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo Pec secondo la normativa tecnica vigente: «La dichiarazione dell'indirizzo di posta elettronica vincola il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano» (articolo 6 del Dlgs 82/2005).Nel caso in questione, dunque, l'invio da parte della Pa a un indirizzo personale Pec è idoneo a interrompere la prescrizione, sempre ove ricorrano i requisiti citati prima, legati alle prove di accettazione e consegna.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©