L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE HA 6 MESI PER AGIRE CONTRO I MOROSI

La domanda

La conferma per il secondo anno dell'amministratore di condominio è stata votata su richiesta di un condomino, avvenuta quando si è trattato di discutere il punto "varie ed eventuali", visto che l'amministratore stesso non aveva inserito l'argomento in uno specifico punto dell'ordine del giorno assembleare. È corretto? Se, alla nomina, l'amministratore non presenta i titoli e i requisiti previsti dall'articolo 71 delle disposizioni attuative del Codice, anche un solo condomino può chiederne la revoca giudiziale? Se l'amministratore non certifica di avere sostenuto l'aggiornamento obbligatorio, di cui al Dl 140/2014, è parimenti revocabile? Infine, se un condomino è fortemente moroso e altri creditori ottengono la vendita giudiziaria del bene, che cosa rischia l'amministratore che non si è inserito nel fallimento, perdendo il credito?

L'articolo 66, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - così come riformulato nel 2012 in recepimento di consolidati indirizzi giurisprudenziali - richiede che l’avviso di convocazione contenga la specifica indicazione dell'ordine del giorno. Tutti i condòmini, infatti, devono essere messi in condizione di conoscere in anticipo gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a decidere, sia al fine di documentarsi preventivamente, sia per decidere se partecipare o meno alla riunione. È evidente che la decisione di rinnovare l'incarico all'amministratore - come quelle su qualsiasi altro argomento - non può ritenersi indicata specificamente nella generica voce "varie ed eventuali". La stessa disposizione citata, al quarto comma, precisa che l'«omessa, tardiva o incompleta convocazione» determina l'annullabilità della deliberazione su istanza dei dissenzienti o assenti nel ristretto termine di trenta giorni (che, per gli assenti, decorre dalla data della comunicazione della deliberazione).La mancata esibizione della documentazione da cui risulti il possesso di tutti i requisiti fissati dalla legge per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio - compreso l'assolvimento degli obblighi di formazione periodica - non comporta di per sé una grave irregolarità tale da giustificare la revoca giudiziale dell'incarico. Ciascun condomino, tuttavia, può in ogni momento pretendere l'esibizione di tale documentazione e, in caso di perdurante rifiuto o inerzia, agire per la revoca. Inoltre, si ritiene che la deliberazione di nomina di un amministratore privo dei requisiti di legge sia annullabile, su istanza di qualunque condomino da presentare nel termine di trenta giorni (articolo 1137 del Codice civile).Infine, l'amministratore che non agisce contro i morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (articolo 1129, comma nono, del Codice civile) si espone a revoca giudiziale, oltre che al risarcimento del danno. Pur nel rispetto di questi termini, analoghe conseguenze comporta il mancato intervento nelle procedure esecutive avviate da altri creditori del moroso, purché l'amministratore ne avesse avuto conoscenza o avesse potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

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