IL DIPENDENTE (E NON L'ENTE) PAGA IL CONSULENTE
Il Dl 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti di amministrazioni statali nel corso di giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi in conseguenza di fatti o atti correlati all’espletamento dei propri compiti istituzionali (articolo 18).La norma, tuttavia, è circoscritta ai dipendenti di amministrazioni statali e non riguarda, quindi, gli enti locali, come la Provincia. Nella fattispecie, pertanto, la Provincia ha contratto una copertura assicurativa, insufficiente, tuttavia, a coprire l’importo complessivo delle spese. In generale, la qualità di cliente e il correlato obbligo al pagamento del compenso spetta al soggetto che ha richiesto al professionista il compimento dell'attività professionale (Corte di appello di Roma, sezione III, 14 giugno 2011), anche se non coincide con il beneficiario di questa.Da quanto riferito nel quesito, risulta che l’incarico professionale sia stato conferito direttamente dal dipendente stesso, e non dall’amministrazione dell’ente locale, nel qual caso sarebbero necessari un atto scritto e la delibera di conferimento, accompagnata dall'attestazione della copertura finanziaria (Corte di appello di Lecce, 30 agosto 2011). È il dipendente, pertanto, il soggetto obbligato al pagamento dell’attività espletata dal proprio consulente, e al quale il professionista incaricato dovrà chiedere il saldo della quota dei propri onorari eccedente l’importo ricevuto dall’assicurazione. Sarà opportuno formalizzare la richiesta con una lettera raccomandata; in caso di esito negativo, il consulente dovrà rivolgersi a un avvocato per l’azione di recupero giudiziale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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