L'esperto rispondeResponsabilità

FORMAZIONE CONTINUA, GLI ATTESTATI VANNO ESIBITI

La domanda

L'amministratore condominiale, a ogni rinnovo dell'incarico annuale, afferma di avere regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ma non ho mai potuto vedere queste attestazioni. Chiedo in che cosa consistono questi corsi di aggiornamento e come posso fare per vedere le attestazioni di frequenza, almeno in assemblea.

La riforma condominiale del 2012 ha imposto a tutti gli amministratori di condominio l'obbligo della formazione periodica (articolo 71-bis, lettera g, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Con il decreto del ministero della Giustizia 140 del 2014, poi, si è precisato che gli obblighi formativi hanno cadenza annuale e si assolvono frequentando corsi di aggiornamento della durata di almeno 15 ore sulla materia dell'amministrazione condominiale, con particolare riguardo all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché alla risoluzione di casi teorico-pratici (articolo 5 del Dm 140/2014). I corsi - anche quelli svolti in via telematica - si concludono con un esame finale, che si svolge nella sede indicata dal responsabile scientifico del corso. Non è possibile verificare chi abbia frequentato con successo un corso di aggiornamento - e nemmeno il corso di formazione iniziale obbligatorio per chi vuole iniziare l'attività - perché gli elenchi degli iscritti e di coloro che superano la prova finale restano nella disponibilità del solo responsabile scientifico e, eventualmente, dell'ente organizzatore del corso. Nella preventiva comunicazione che il responsabile scientifico deve inviare al ministero della Giustizia, infatti, non deve essere contenuto l'elenco degli iscritti, ma solo l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento e i nominativi dei formatori. Non è prevista, poi, la comunicazione dei nominativi di coloro che hanno frequentato con successo i corsi di formazione. Per verificare l'assolvimento dei doveri formativi da parte dell'amministratore di condominio, dunque, occorre richiedergli di esibire l'attestato rilasciato dal responsabile scientifico del corso. Proprio in ragione del carattere obbligatorio della formazione, si deve ritenere che l'amministratore - anche su richiesta di un solo condomino - sia tenuto a documentare l'assolvimento dei suoi obblighi formativi e che, in caso di perdurante rifiuto o inerzia, qualunque condomino ne possa chiedere la revoca in assemblea o per via giudiziaria, e chiedergli altresì il risarcimento dei danni, da quantificare almeno nei maggiori oneri di gestione conseguenti allo scioglimento anticipato del rapporto. L'amministratore stesso, di sua iniziativa, farebbe bene a documentare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi in occasione del rinnovo dell'incarico o alla prima assemblea utile, inserendo il punto all'ordine del giorno tra le comunicazioni. Per completezza, si rileva che la deliberazione di nomina di un amministratore non in regola con gli obblighi di formazione è stata, condivisibilmente, ritenuta annullabile.

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