UNA BACHECA PER CIASCUNA RAPPRESENTANZA SINDACALE
L’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dispone che le rappresentanze sindacali aziendali (e, ovviamente, anche le Rsu) hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori nell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro. La Cassazione, con la sentenza 9 ottobre 1989, n. 4014, ha affermato l’obbligo del datore di mettere a disposizione uno spazio per ogni rappresentanza sindacale, in quanto ciò previene eventuali conflitti fra diverse sigle nell'esercizio del diritto di affissione.Tale soluzione sembra preferibile, evitando così – ove i contenuti affissi da parte dei diversi soggetti non ledano l’onorabilità del datore di lavoro ma si limitino a riguardare appunto “questioni di interesse sindacale” – il coinvolgimento del datore in controversie e conflitti di competenza interni alle diverse rappresentanze.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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