L'esperto rispondeResponsabilità

L'ALLOGGIO LOCATO DEVE ESSERE AGIBILE

La domanda

Quando si tratta di una nuova costruzione, viene da sé che il tecnico alla fine dei lavori richieda la prescritta agibilità. Spesso, negli interventi di ristrutturazione parziali, ampliamenti miglioramenti, interventi plurimi nel corso degli anni per manutenzioni straordinarie, negli edifici rurali o storici, non viene richiesta.Gli edifici invecchiano, cambiano le leggi, esistono nuovi parametri (vedi l'energetica, l'acustica, l'impiantistica) ma a nessuno viene in mente di verificare se i requisiti sussistono ancora.C'è un criterio oggettivo o qualche obbligo di legge per cui la domanda va presentata? In quali casi è prescritta l'agibilità, oppure quando è facoltativo richiederla (per esempio, negli affitti, mi pare, non esiste obbligo dell'agibilità)?

L’articolo 24 del Dpr 380/2001, Testo unico di edilizia, prescrive l’obbligo dell’agibilità, non solo per le nuove costruzioni, ma anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’immobile e degli impianti nello stesso installati. È necessario, perciò, verificare se gli interventi eseguiti nel tempo, sia singolarmente che nel loro complesso, siano stati tali da incidere in modo sostanziale sulle suddette condizioni (ad esempio, frazionamenti, creazione vani, mutamenti destinazione d’uso) per cui è necessario richiedere una nuova agibilità ed eventualmente procedere all’aggiornamento catastale. Il locatore deve garantire che l’immobile sia idoneo all’uso contrattualmente previsto, per cui lo stesso deve essere dotato dell’agibilità e l’eventuale assenza della stessa comporta una responsabilità per inadempimento in capo al locatore, a meno che il conduttore non fosse a conoscenza della situazione e l’avesse accettata consapevolmente (Cassazione civile, sezione III, 12286/2011).

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