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L'ABITAZIONE ABUSIVA COSTRUITA IN ZONA AGRICOLA

La domanda

Nel 2008 è stato rilasciato dall'ufficio competente del comune un permesso di costruire in zona agricola (E) per la realizzazione di un magazzino-deposito di attrezzi agricoli. La costruzione veniva regolarmente accatastata "in corso di costruzione". Successivamente il fabbricato è stato completato variando la destinazione d'uso da magazzino-deposito ad abitazione civile, senza chiedere la prescritta autorizzazione. Il proprietario, che non è imprenditore agricolo, intende sanare tale situazione sia al catasto che al comune: quali gli adempimenti e a quali sanzioni potrà andare incontro?

Il problema principale non riguarda la regolarizzazione dell’accatastamento dell’immobile, che ha finalità fiscali, bensì la sanatoria dello stesso dal punto di vista urbanistico ed edilizio cui segue la variazione catastale. L’articolo 36 del Dpr 380/2001 Testo Unico edilizia (Tue) consente di sanare gli interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire ponendo, però, una duplice condizione: l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità in sanatoria. Si deve, perciò, trattare di un abuso formale, nel senso che la variazione poteva essere concessa, ma non è stata richiesta. Nella fattispecie, la difformità riguarda la modifica della destinazione d’uso da magazzino-deposito ad abitazione civile, per cui la sanatoria è condizionata non solo dall’ammissibilità del mutamento in se stesso, con riflessi anche sulle cubature consentite, ma principalmente dal rispetto delle condizioni poste dal piano per realizzare abitazioni in zona agricola. Se sono ammesse soltanto residenze da destinare alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, non è possibile conseguire la sanatoria se non sia presente questa qualificazione soggettiva che deve coesistere con la destinazione agricola. In caso di impossibilità a conseguire la sanatoria, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 31 Tue per gli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali al permesso di costruire che consistono nella demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

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