L'esperto rispondeResponsabilità

UNA LETTERA PER IMPEDIRE I CONCILIABOLI SULLE SCALE

La domanda

In un palazzo, con giardino condominiale e piante di alto fusto, è stato costruito nel giardino un tavolo di travertino con alcune panche. Molti condomini invece si ritrovano a parlare sui gradini antistanti il portone d'ingresso del palazzo, creando imbarazzo, degrado e violazione della privacy. Su richiesta di un condomino, come e con quali mezzi l'amministratore può risolvere il problema?

A tenore dell’articolo 1130, comma 1, del Codice civile, numeri 2 e 4, l’amministratore deve «disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini … compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio». In tale contesto, salvo esame della fattispecie in concreto e del regolamento condominiale contrattuale (se esistente), che può prevedere anche multe o sanzioni (ma non sembra questo il caso del lettore), l’amministratore di condominio - tanto più se sollecitato dalle lamentele di alcuni condomini - può inviare una raccomandata ai condòmini con ricevuta di ritorno, invitando al rispetto degli articoli 1102 e seguenti del Codice civile. E, infatti, il pari godimento sulle parti comuni può essere violato anche dalla presenza di gruppi di condòmini che sostano sui gradini antistanti il portone di ingresso del palazzo. Sul punto – ancorchè con riferimento alla presenza di ostacoli fissi (quali zerbini e piante) – la giurisprudenza ha puntualizzato che sussiste un rischio generico naturale nell’uso delle scale che non deve essere intensificato, al punto «... da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti …» (per tutte, Cassazione 6 maggio 1988, numero 3376). Ove il comportamento persista - previo opportuno parere/delibera assembleare e istanza di mediazione (a norma del Dlgs 28 del 2010) - non rimane che rivolgersi al giudice, con un’azione finalizzata a tenere libere le parti comuni, salvo risarcimento dei danni.

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