AI CONDOMINI CHE AFFITTANO UN ONERE PER I DANNI
Se nulla in contrario disponga il regolamento condominiale, a norma dell’articolo 1123, secondo comma, l’assemblea può deliberare con la maggioranza regolamentare di cui all’articolo 1136, secondo comma, (maggioranza degli intervenuti, oltre ai 500 millesimi) un maggior coinvolgimento – nelle spese di ripristino delle parti comuni ammalorate dagli inquilini – dei condomini che affittano temporaneamente i loro appartamenti. Essi potranno poi rivalersi nei confronti dei loro inquilini, particolarmente se abbiano inserite opportune clausole nei contratti di affittanza.Assai problematico è invece il ricorso alla cosiddetta multa condominiale, di cui all’articolo 70 delle disposizioni attuative al Codice civie.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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