STAGIONALITÀ SANCITA DAL CONTRATTO AZIENDALE
La tabella allegata al Dpr 1525/1963 individua, quali attività stagionali:a) al punto 24, la lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco);b) al punto 42, la raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.In effetti l’attività esercitata pare più agevolmente rientrare nel punto 24; a ogni buon conto, per assoluta sicurezza, sarebbe meglio che l’attività svolta in concreto fosse prevista come stagionale nel contratto collettivo aziendale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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