«VECCHI» OBBLIGHI DI LICENZA SOLO NEI CENTRI ABITATI
Per la realizzazione di interventi edilizi tra il 17 agosto del 1942 e il 1° settembre del 1967 (data di entrata in vigore della legge 765/1967), l’obbligo di licenza edilizia sussisteva solo per le opere da eseguire nei centri abitati, mentre per le altre, e fatte salve diverse indicazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali, non vi era obbligo di munirsi di titolo abilitativo a costruire. Pertanto, opere prive di titolo abilitativo a costruire e realizzate tra l’agosto 1942 e il settembre 1967 sono da considerare abusive solo se eseguite nei centri abitati, mentre le altre opere, sempre se realizzate entro il 1° settembre 1967, possono essere considerate abusive solo ove siano in contrasto con il piano regolatore o il regolamento edilizio allora eventualmente in vigore. Conseguentemente, ove l’immobile insista in un centro abitato, si ritiene opportuno che la domanda di condono non venga abbandonata; diversamente il Comune potrebbe ingiungere la demolizione del manufatto abusivo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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