L'esperto rispondeResponsabilità

«VECCHI» OBBLIGHI DI LICENZA SOLO NEI CENTRI ABITATI

La domanda

Nel 1986 era stata presentata domanda di condono edilizio, per avere costruito, nel 1965, un bagnetto sulla metà di un terrazzo. Dopo più di 20 anni ci hanno chiesto di integrare con documenti; nel frattempo l'abitazione, che era intestata a mio padre, è stata ereditata da mia madre e da noi figlie. Nel 2013, quindi, abbiamo incaricato un geometra per procedere alle integrazioni; ho saputo però che il Comune, prima del 1970, era privo di norme in materia di edilizia, e successivamente ho saputo che il Tar si era espresso in casi simili per l'"annullabilità" del condono, visto che non sussisteva l'inadempienza da sanare.Desidererei sapere come comportarmi, visto che il Comune insiste con altre richieste e io sono convinta di non dover fare altro. Si può inoltrare richiesta di annullamento della domanda di condono, per non avere commesso alcun illecito, data la mancanza di leggi a riguardo nel 1965?

Per la realizzazione di interventi edilizi tra il 17 agosto del 1942 e il 1° settembre del 1967 (data di entrata in vigore della legge 765/1967), l’obbligo di licenza edilizia sussisteva solo per le opere da eseguire nei centri abitati, mentre per le altre, e fatte salve diverse indicazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali, non vi era obbligo di munirsi di titolo abilitativo a costruire. Pertanto, opere prive di titolo abilitativo a costruire e realizzate tra l’agosto 1942 e il settembre 1967 sono da considerare abusive solo se eseguite nei centri abitati, mentre le altre opere, sempre se realizzate entro il 1° settembre 1967, possono essere considerate abusive solo ove siano in contrasto con il piano regolatore o il regolamento edilizio allora eventualmente in vigore. Conseguentemente, ove l’immobile insista in un centro abitato, si ritiene opportuno che la domanda di condono non venga abbandonata; diversamente il Comune potrebbe ingiungere la demolizione del manufatto abusivo.

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