L'esperto rispondeResponsabilità

PRESIDENTE E SEGRETARIO RESTANO FIGURE ESSENZIALI

La domanda

In materia di assemblea condominiale, visto che il legislatore ha eliminato ogni riferimento al presidente e che la figura del segretario non è mai comparsa nelle disposizioni di legge, come si può fare in modo che l'esito dell'assemblea stessa sia al sicuro da ogni contestazione? Soprattutto, da chi sarà redatto, e firmato, il verbale?

Il richiamo alla figura del presidente dell’assemblea era contenuto a suo tempo nell'articolo 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per il quale, «qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente». Tale disposizione non è più stata riproposta nel nuovo testo dell’articolo 67, ma nessuno dubita che la figura del presidente sia tuttora necessaria nelle assemblee condominiali, anche per analogia con l’articolo 2371 del Codice civile. Quest’ultimo, dettato in materia di società, dispone che «l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale...».Secondo la Cassazione (sentenza 13 novembre 2009, n. 24132), «la funzione del presidente dell’assemblea è quella di garantire l’ordinato svolgimento della riunione condominiale e a tal fine egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando da un lato la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro i limiti ragionevoli».Lo stesso si può dire per il segretario, la cui figura è implicitamente derivata dall’articolo 1136, ultimo comma, del Codice civile, che prevede la redazione di un processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. In particolare, il segretario, sotto dettatura del presidente, redige il verbale che dev'essere firmato dai due, salva la facoltà alternativa di sottoscrizione da parte di tutti i condòmini.

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