CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OTTENERE LA SANATORIA
Il regime ordinario del titolo abilitativo non prevede il pagamento del contributo di costruzione come condizione per il suo rilascio, in quanto il contributo ha una sua autonomia e sono previste (ex articolo 42 del Dpr 380/2001, Tue, testo unico edilizia) specifiche sanzioni in caso di mancata o ritardata corresponsione, nonché la riscossione coattiva del credito da parte del Comune (articolo 43 del Tue).Per l’accertamento di conformità in sanatoria (articolo 36 del Tue) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è, invece, subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Analoga è la fattispecie del condono edilizio, in quanto il versamento del contributo di costruzione è ritenuto essenziale ai fini del rilascio della sanatoria, anche perché il condono del 1985 non prevedeva un’anticipazione dello stesso al momento della presentazione dell’istanza.Ove il Comune non dovesse accogliere i rilievi sulla correttezza del calcolo, l’interessato, all’atto del rilascio del condono, può iscrivere riserva di far valere la propria opposizione al contributo, al fine di evitare che il pagamento possa essere interpretato come acquiescenza al provvedimento comunale (Consiglio di Stato, sezione V, 3695/2015), in quanto è sempre consentito al privato richiedere somme versate in eccesso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo