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CONDIZIONATORE, MOTORE «CONTESTABILE» SE È VISIBILE

La domanda

Nel 2007, sono stato il primo ad abitare in un lotto di sei appartamenti. Ho installato il motore del condizionatore sul balcone della facciata posteriore dello stabile, e nel 2011 è stato redatto il regolamento di condominio. Adesso, a nove anni dall'installazione, un condomino ha chiesto all'amministratore di rimuovere il motore. Può farlo a distanza di tanto tempo, anche se il regolamento non prevede il divieto di tale installazione?

Si tratta di capire se il condizionatore, che il lettore riferisce di avere installato sul proprio balcone, è visibile dall'esterno. Se il manufatto in questione fosse pressoché invisibile dall’esterno, non vediamo quale pregiudizio possa creare all’estetica della facciata. Certo è che - in termini generali - in ipotesi di violazione del decoro architettonico, a norma dell’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile, ciascun condomino, a prescindere dall’assemblea e dall’amministratore, può agire giudizialmente, anche a distanza di nove anni, contro chi ha effettuato l’installazione per il ripristino dello “status quo” e per il risarcimento dei danni, se sussistenti.In ogni caso, sul tema specifico dei “condizionatori d’aria”, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che il posizionamento di un ingombrante motore per il condizionamento dell’aria su una parete condominiale, nei pressi di alcune finestre, altera il decoro architettonico dell’edificio. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 22 agosto 2003, numero 12343, secondo cui l’installazione è illegittima, «...quando la modifica al decoro è obiettivamente rilevante... date le mastodontiche dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre». Sostanzialmente nello stesso senso, Cassazione, 6 ottobre 2014, n. 20985, e Tribunale di Milano, 9 gennaio 2004, secondo cui «la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (un compressore per condizionatore d’aria), costituisce un'inequivocabile alterazione della facciata stessa, che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare gradevole dell’edificio e non quella di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico complessivo del medesimo».

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