LICENZIAMENTO E ASSUNZIONE IN RUOLI DIFFERENTI
L’articolo 31 del Dlgs n. 150/2015, alle lettere citate del comma 1, dispone quanto segue:b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore con contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia prima offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;c) gli incentivi non spettano se il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.Nel caso di specie, premesso che il diritto di precedenza nel contratto a termine riguarda le “medesime mansioni” già svolte, la lettera c) ammette l’assunzione (con esonero) se si tratta di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. È quindi necessario che lo psicologo sia inquadrato a un livello diverso rispetto agli infermieri.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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