LA BOLLETTA DELL'ACQUA SI PRESCRIVE IN 5 ANNI
Posto che l’articolo 2948 del Codice civile prevede una prescrizione di 5 anni in materia di fatturazione dei consumi idrici, non è da ritenersi legittima la richiesta di pagamento pervenuta al lettore, qualora la stessa sia pervenuta - per la prima volta - solo nel 2016 con riferimento ad importi e consumi del 2009. Lo stesso lettore, quindi, può contestare la fattura al gestore del servizio in forza dell’avvenuta prescrizione.
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