UN REVISORE PER I CONTROLLI SUL RENDICONTO ILLEGITTIMO
L’articolo 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla legge n. 220/2012, al comma 1 prevede che «il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti [omissis]». Il rendiconto riguarda tutti gli aspetti della gestione e non deve essere redatto dall’amministratore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idoneo a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione. In ogni caso, il rendiconto deve distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie (Cassazione n. 15010/2000).Inoltre, il legislatore della riforma sembra si sia orientato verso l’applicazione del principio di cassa: ossia, il rendiconto deve essere reale e deve rappresentare la situazione economica del condominio, vale a dire indicando solo le spese e le entrate effettivamente sostenute e riscosse.Pertanto, nel caso di specie, non sembra che l’amministratore uscente abbia “consegnato” un valido e legittimo rendiconto. Al riguardo, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno nominare un revisore dei conti al fine di verificare la contabilità del condominio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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