NON PUÒ GESTIRE IL PALAZZO CHI È TRA I PROTESTATI
L’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce alcuni requisiti per svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Fra questi alla lettera e) è stabilito che il nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti, anzi il suo inserimento comporta la cessazione dall’incarico di amministratore che fosse stato già assunto. La norma non precisa altro. Si ritiene che il requisito debba sussistere al momento della nomina da parte dell’assemblea, per cui, nel caso di cancellazione, potrebbe essere assunto l’incarico. In ogni caso, sarà l’assemblea a valutare l’opportunità o meno o di nominare una persona il cui nominativo nel passato era stato inserito nell’elenco dei protesti, se pur successivamente cancellato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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