L'esperto rispondeResponsabilità

IL DIRITTO AL PASSAGGIO DEI CAVI PER LA TELEVISIONE

La domanda

In una palazzina di tre piani, nella colonna c'è posto solo per due cavi degli impianti radiotelevisivi (Sky); il terzo proprietario non potrà far passare il suo cavo. Come fare?

La legge n. 220/2012, di riforma del condominio, tra le norme che regolano la materia condominiale ha inserito il nuovo articolo 1122-bis del Codice civile, rubricato “impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, il quale, al comma primo, prevede che «le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche». Il successivo comma quarto statuisce che «l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative». Inoltre, si ricordi che l’articolo 91 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) prevede che i fili o cavi privati di appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Inoltre, il proprietario o il condominio non può opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà.Pertanto, da quanto appena esposto, nel caso prospettato (ossia che la colonna consente il passaggio “al massimo 2 cavi di Sky”), il condomino che venga “lasciato fuori” e che voglia installare un impianto non centralizzato di ricezione radiotelevisiva, potrà comunque eseguire i “relativi collegamenti” in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e preservando il decoro architettonico dell’edificio.Come previsto dall’articolo 1102, comma 1, Codice civile «ciascun partecipe può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». Pertanto, a parere di chi scrive, visto che la colonna consente il passaggio solo di 2 cavi Sky, lasciando “fuori” il terzo proprietario, sarebbe opportuno – anche secondo buon senso - consentire a tutti i condomini il “parimenti uso” e corretto godimento della colonna mediante, ad esempio, l’ampliamento della colonna stessa o creando un passaggio alternativo a spese, ovviamente, di tutti e tre i condomini.Qualora, tuttavia non si riesca a trovare un giusto ed equo compromesso e da questa situazione dovesse nascere una controversia, la relativa questione potrà sempre essere risolta nelle aule giudiziarie.

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