L'esperto rispondeResponsabilità

L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NEL PART TIME

La domanda

Un dipendente part time, 20 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, con 4 ore al giorno, (Ccnl studi professionali) a tempo indeterminato, secondo livello, assunto nel 1985, è stato licenziato in tronco; naturalmente, oltre tutte le spettanze di rito, dovrà percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso che, nel caso in questione, contratto alla mano, ammonta a 120 giorni di calendario. Una volta calcolata la retribuzione globale di fatto giornaliera (comprensiva di ratei di 13ma,14ma, eccetera) quest'ultima dovrà essere moltiplicata per 120 (giorni di preavviso) o, siccome il dipendente lavora dal lunedì al venerdì, si considerano solo i giorni effettivamente lavorati, e quindi dai 120 giorni si dovranno sottrarre tutti i sabati e tutte le domeniche?

Il Ccnl di riferimento dispone che, «in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità». Lo stesso Ccnl stabilisce i termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento. Il periodo di preavviso va pagato come se il lavoratore avesse prestato regolarmente l’attività. Se questo è retribuito a ore, vanno calcolate le ore lavorabili nel periodo dei 120 giorni di calendario (aggiungendo 13a e 14a). Se, invece, la retribuzione è mensilizzata, va pagata la quota giornaliera della retribuzione che si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei) e vanno dunque conteggiati i giorni da lunedì a sabato (aggiungendo 13a e 14a).

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