L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONTRATTO SI CEDE CON IL CONSENSO DELLE PARTI

La domanda

Nel caso di cessione di funzioni da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto privato (costituito nella forma di associazione riconosciuta o Srl), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), stipulati dall’ente pubblico con persone fisiche, al fine della realizzazione di attività connesse alle funzioni cedute, possono essere trasferiti al soggetto privato? Considerata l’attuale normativa in materia di lavoro, possono mantenere la forma contrattuale iniziale? In caso negativo, quale forma contrattuale può essere individuata?

La cessione del contratto di lavoro postula il consenso di tutte le parti del rapporto, così come dispone l’articolo 1406 del Codice civile. In materia di Co.co.co. è oggi vigente l’articolo 2 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale (tra l’altro) dispone quanto segue:- comma 1) dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (per le eccezioni si veda il comma 2);- comma 3) le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1;- comma 4) fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui sopra.

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