L'esperto rispondeResponsabilità

LE VIE PER LA TUTELA DALLE EMISSIONI INQUINANTI

La domanda

Abito in una via nella quale il sindaco ha interdetto il passaggio ai veicoli com motori al di sotto dell'Euro 4 a causa dell'inquinamento dell'aria. Sulla stessa strada si affaccia un'attività che, all'interno del suo recinto, ha posto un generatore di corrente, consistente nel motore di un grosso camion che emette quasi in continuazione fumi nerastri.Questo fatto è stato segnalato all'Arpa locale che, però, per le vie brevi, ha risposto che non hanno strumenti per far mettere sotto controllo questi fumi come farebbe qualsiasi vigile urbano per un mezzo simile che transitasse lungo la strada. È possibile che il generatore, pur essendo un motore a scoppio, non debba sottostare alla norma sui motori? Come si può far rispettare le regole antinquinamento in questo caso?

La parte V del Dlgs n. 152/2006, dedicato alla tutela della salubrità dell’aria contempla, tra le fonti di inquinamento atmosferico, anche i generatori elettrici alimentati con vari tipi di combustibili.A seconda della potenza installata e del tipo di combustibile utilizzato, tuttavia, tali tipi di impianti potrebbero andare esenti dalla disciplina ordinaria fondata, tra l’altro, sul principio dell’autorizzazione preventiva ex articolo 269, Dlgs citato, piuttosto che sui valori limite delle emissioni, ex allegato I della menzionata parte quinta. Si tratta, invero, della disciplina delle “emissioni scarsamente rilevanti” tale che, ad esempio, un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio fino a un Mw, sfuggirà al menzionato obbligo di autorizzazione preventiva, peraltro potendo andare soggetto ad eventuale disciplina regionale emanata in materia (e fermo restando il ricadere nella normativa ordinaria al superamento della menzionata potenza… - articolo 272, comma 1, e allegato IV, parte 1, lettera BB, Dlgs citato).Va da sé, peraltro che, comunque, saranno sempre applicabili i tradizionali presidi di cui all’articolo 844, Codice civile, - che tutela i vicini dalle emissioni “intollerabili” – piuttosto che ex articolo 674, del Codice penale – che sanziona con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro l’emissione di vapori atti a molestare persone… . In entrambi i casi sarà, comunque, necessario dimostrare l’intollerabilità delle emissioni, andando a considerare la priorità degli usi (chi esercitava prima l’attività … ) e contemperando le esigenze della produzione con la tutela della proprietà (articolo 844, comma 2, citato).

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