L'esperto rispondeResponsabilità

IL PRELIEVO CHE PUÒ ESSERE APPROPRIAZIONE INDEBITA

La domanda

Ho chiesto all'amministratore di condominio l'estratto conto corrente condominiale. Una volta ottenutolo, incrociando le entrate e uscite con il consuntivo 2015, ho riscontrato un'anomalia: nell'estate 2015 l'amministratore ha proceduto a effettuare un bonifico a proprio favore dal conto corrente condominiale, di alcune migliaia di euro, che non è indicato nel consuntivo (la causale che risulta dal bonifico è "restituzione quota a copertura conto corrente condominiale versata l'anno precedente", ma non c'è prova di un versamento sul conto condominiale da lui fatto nel 2014). L'assemblea era, comunque, all'oscuro di tali bonifici/prelievi. Questo caso può essere utilizzato per chiedere la revoca giudiziale, visto che, nonostante il voto contrario di molti, l'assemblea ha approvato il consuntivo? Tale sottrazione di fondi senza autorizzazione non potrebbe essere motivo di denuncia per appropriazione indebita?

Per poter rispondere al quesito del lettore occorrerebbe esaminare attentamente l'estratto del conto corrente condominiale e il consuntivo. Infatti, in termini generali, al di là delle irregolarità contabili, il fatto che l’amministratore di condominio abbia versato taluni importi dal conto corrente condominiale sul suo conto personale, non costituisce di per sé un illecito (ove il versamento sia giustificato). In ogni caso, l’articolo 1129, comma 7, del Codice civile, si limita a disporre che «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». L’articolo 1129, comma 12, numeri 3 e 4, del Codice civile si limita a stabilire che costituiscono, tra le altre, grave irregolarità «la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma» nonché «la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condòmini».In tale contesto – prima di chiedere la revoca - è opportuno che il condomino diffidi l’amministratore a giustificare il prelievo, anche ai fini del reato di appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale). In tema, si evidenzia che per la Cassazione penale (sentenza 12 luglio 2011, n. 36022) «il reato di appropriazione indebita, da parte dell’amministratore nella gestione contabile di un condominio, si configura anche in relazione ad un esiguo ammanco dalla cassa condominiale, qualora l’amministratore non sia in grado di provare che tale minima differenza di cassa sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da lui volute consapevolmente».

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