L'esperto rispondeResponsabilità

I REQUISITI PER L'ACCESSO AL LAVORO A CHIAMATA

La domanda

In genere, per l'attivazione di un rapporto di lavoro a chiamata, servono:1) la regolamentazione da parte del Ccnl (contratto colletTivo nazionale di lavoro);2) il riferimento ai requisiti anagrafici di cui alla legge 81/2015, in tutti i campi di attività;3) il ricorso all'elenco previsto dal regio decreto 2657 del 1923.I tre presupposti sono tra loro indipendenti? Ad esempio, è possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata per un cameriere di ristorante, con età anagrafica di 35 anni (ricorrendo al terzo requisito tra quelli citati)?

I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Dlgs 81/2015 dispongono che il contratto di lavoro intermittente:a) è ammesso secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi: in mancanza di contratto collettivo, i casi sono individuati con decreto del ministro del Lavoro;b) può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.Nel caso descritto dal lettore, non vale il requisito anagrafico e, quindi, occorre anzitutto esaminare il contratto collettivo, per vedere in quali ipotesi sia ammesso il lavoro a chiamata. Nulla disponendo il contratto, è possibile fare riferimento, fino all’emanazione del nuovo decreto, alle ipotesi previste dal Dm 23 ottobre 2004, secondo cui «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Rd 6 dicembre 1923, n. 2657». Come precisato da parte del ministero del lavoro con la nota 21 marzo 2016, n. 10, è quindi possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal Rd 2657/1923 per attivare prestazioni di lavoro intermittente.

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