I REQUISITI PER L'ACCESSO AL LAVORO A CHIAMATA
I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Dlgs 81/2015 dispongono che il contratto di lavoro intermittente:a) è ammesso secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi: in mancanza di contratto collettivo, i casi sono individuati con decreto del ministro del Lavoro;b) può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.Nel caso descritto dal lettore, non vale il requisito anagrafico e, quindi, occorre anzitutto esaminare il contratto collettivo, per vedere in quali ipotesi sia ammesso il lavoro a chiamata. Nulla disponendo il contratto, è possibile fare riferimento, fino all’emanazione del nuovo decreto, alle ipotesi previste dal Dm 23 ottobre 2004, secondo cui «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Rd 6 dicembre 1923, n. 2657». Come precisato da parte del ministero del lavoro con la nota 21 marzo 2016, n. 10, è quindi possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal Rd 2657/1923 per attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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