L'esperto rispondeResponsabilità

I COSTI DELL'USO PRIVATO DELLA VETTURA IN BENEFIT

La domanda

Abbiamo il caso di una dipendente, residente a Bologna, che si reca giornalmente alla sede dell'azienda, presso la quale è stata assunta, a Cattolica, con un'autovettura a uso promiscuo, concessa come fringe benefit. Il carburante utilizzato per i tragitti da casa alla sede di lavoro, o utilizzato nei periodi di ferie, è da considerare sempre a carico dell'azienda?È possibile, senza incorrere in rivendicazioni da parte della dipendente, stipulare un accordo tra le parti per limitare la spesa dell'azienda al solo carburante utilizzato per fini aziendali e non anche per fini personali?

L’assegnazione dell’auto aziendale quale benefit a uso promiscuo non crea particolari problemi ove sia effettuata la trattenuta risultante dalle tabelle Aci dell’anno, in relazione al tipo di autovettura. Per i mezzi concessi in uso promiscuo, il valore del benefit è determinato dal legislatore in maniera forfettaria, secondo le tabelle Aci, indipendentemente da un utilizzo più o meno ampio della vettura per fini privati. Il datore di lavoro può, dunque, legittimamente restringere l’uso per fini privati, oppure addebitare una quota parte dei costi sostenuti al lavoratore.

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