L'ASSEMBLEA E IL CONTRASTO FRA COMPROPRIETARI
Il rappresentante all'assemblea dovrà essere designato dai comproprietari secondo la procedura dettata dall'articolo 1106 del Codice civile, e cioè dalla maggioranza dei comproprietari stessi, calcolata secondo il valore delle rispettive quote.Tuttavia, secondo quanto previsto, in caso di disaccordo (tra due soli comproprietari), non rileva la circostanza che uno dei due possa avere una quota superiore all’altro, ma occorrerà ricorrere all’autorità Giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, per decidere a chi spetterà il diritto di voto. Infatti, diversamente da quanto prima accadeva, non è più data possibilità al presidente dell’assemblea di sorteggiare il rappresentante della comunione del bene.Va rilevato, inoltre, che la nomina del rappresentante esaurisce la sua funzione nell’ambito della partecipazione a quella specifica assemblea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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