IL RIPARTO SI OPERA A LAVORI DELIBERATI
Secondo la Cassazione (3 dicembre 2010, n. 24654) e il Tribunale di Milano (12 gennaio 2016, n. 27), in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio – nel quale siano stati deliberati i lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni – salvo diversi accordi tra le parti, i relativi costi sono a carico di chi era proprietario dell’immobile «al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi». Tale delibera deve però approvare gli interventi in via definitiva, con l’affidamento dell’appalto e la individuazione del piano di riparto.Alla stregua di tale giurisprudenza, la ristrutturazione sarà quindi a carico del lettore per i ratei maturati prima dell’atto notarile di compravendita, mentre la residua quota dovrà essere addebitata all’acquirente ed essere rimborsata al venditore a condizione che la delibera definitiva di approvazione dei lavori sia intervenuta prima dell’atto di compravendita.Il lettore avrà comunque diritto al rimborso dei ratei di spesa ove i lavori non siano approvati ed eseguiti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo