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IL RIPARTO SI OPERA A LAVORI DELIBERATI

La domanda

Sono proprietaria a Roma di un appartamento che ho messo in vendita. Lo scorso settembre è stato deliberato in assemblea un fondo cassa per futuri lavori di ristrutturazione del fabbricato. I lavori ad oggi non sono ancora stati deliberati e non è stato scelto alcun preventivo. In considerazione della vendita imminente, devo pagare il fondo cassa, o le spese che verranno sostenute in futuro per la ristrutturazione andranno in capo al futuro proprietario? Avendo già pagato le prime due rate del fondo, queste devono essermi restituite e/o possono essere conguagliate con le spese ordinare da me dovute?

Secondo la Cassazione (3 dicembre 2010, n. 24654) e il Tribunale di Milano (12 gennaio 2016, n. 27), in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio – nel quale siano stati deliberati i lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni – salvo diversi accordi tra le parti, i relativi costi sono a carico di chi era proprietario dell’immobile «al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi». Tale delibera deve però approvare gli interventi in via definitiva, con l’affidamento dell’appalto e la individuazione del piano di riparto.Alla stregua di tale giurisprudenza, la ristrutturazione sarà quindi a carico del lettore per i ratei maturati prima dell’atto notarile di compravendita, mentre la residua quota dovrà essere addebitata all’acquirente ed essere rimborsata al venditore a condizione che la delibera definitiva di approvazione dei lavori sia intervenuta prima dell’atto di compravendita.Il lettore avrà comunque diritto al rimborso dei ratei di spesa ove i lavori non siano approvati ed eseguiti.

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