CONSULTABILI NELL'ANAGRAFE I DATI SUI CONDÒMINI
L'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio (articolo 1130, n. 6 Codice civile). Il registro è custodito in un luogo che l'amministratore deve indicare all'atto dell'accettazione della nomina e a ogni rinnovo, specificando i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenerne copia, previo rimborso spese (articolo 1129, secondo comma, Codice civile). Avvalendosi di queste norme, il lettore potrà accedere alle informazioni alle quali è interessato senza necessità di esplicitare le ragioni dell'accesso e senza che l'amministratore possa interrogarsi sul diritto alla privacy dei condomini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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