L'esperto rispondeResponsabilità

AZIONI CONTRO L'«ESPROPRIO» DELLE PARTI COMUNI

La domanda

Sono proprietario di un immobile usato come ufficio, in una vecchia cascina (del 1600). Nel regolamento condominiale assembleare, al punto 6, si legge che «gli enti comuni non potranno essere occupati o ingombrati nemmeno temporaneamente dai singoli condomini». In un'assemblea è stato stabilito che i condomini con più di 40 millesimi possono parcheggiare all'interno del cortile due autovetture. Una successiva assemblea ha però autorizzato il parcheggio di una sola autovettura a condomino. Alcuni condomini hanno all'interno del cortile due o più autovetture ed inoltre hanno costituito dei giardini privati.Quale azione deve intraprendere l'amministratore per far rispettare sia il regolamento che la delibera dell'assemblea? Nell'inerzia dell'amministratore, può il singolo condomino sostituirsi all'amministratore?

Dal quesito non è chiaro se attualmente il parcheggio sia consentito a tutti i condomini o solo a quelli con più di quaranta millesimi di proprietà. Sul punto, per scrupolo, evidenziamo che - a nostro giudizio - non è legittima la decisione assunta a maggioranza dall’assemblea, di escludere taluni condomini, (cioè quelli che possiedono meno di 40 millesimi), dal diritto di parcheggio in cortile. Ed infatti, a tenore dell’articolo 1102 del Codice civile, «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto...» (per tutte, si veda: Cassazione 17 luglio 2006, n. 16228). Non sembra invece contraria al regolamento condominiale contrattuale - che vieta "l'occupazione e l’ingombro delle parti comuni” - la decisione di adibire il cortile a parcheggio. Si veda, sul tema specifico, Cassazione 15 giugno 2012, n. 9877, secondo cui, «la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture – in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune – è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 5, del Codice civile, non essendo richiesta l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l’utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale».In ogni caso, è del tutto illegittima – salvo esame della fattispecie in concreto - l’arbitraria usurpazione da parte di taluni condomini di porzioni di giardino comune.Conseguentemente, il lettore – salvo agire direttamente contro i singoli condomini che parcheggino illegittimamente e abbiano usurpato porzioni di giardino – può diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’amministratore a eseguire le deliberazioni dell’assemblea, a curare l’osservanza del regolamento di condominio e a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni (articolo 1130, comma 1, numeri 1 e 4, del Codice civile). In tale caso, sarà il condominio – occorrendo previa delibera assembleare - ad esperire le eventuali azioni giudiziali: azioni a tutela del possesso (ove ne sussistano i presupposti anche temporali), azioni petitorie, azioni risarcitorie eccetera.

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