L'esperto rispondeResponsabilità

L'ESECUZIONE FORZOSA IN PRESESENZA DEL TAVOLARE

La domanda

In Friuli, gli immobili sono registrati sia al catasto che al tavolare. Se la proprietà è indivisa tra eredi, e un erede ha debiti, la sua quota può essere ipotecata? Il creditore può sostituirsi a tutti i comproprietari per ottenere il certificato di eredità, indispensabile all'intavolazione? Gli altri eredi hanno diritto di informazione? Da chi?

L’espropriazione da parte di un creditore di un bene indiviso, ossia del bene in comunione ereditaria, come nel caso in esame, è disciplinata dagli articoli dal 599 al 601 del Codice di procedura civile. Per rispondere ad alcuni aspetti specifici del quesito, in caso di pignoramento, questo è notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. Operativamente, in linea generale, il giudice verifica se è possibile vendere la quota “indivisa” del bene. Spesso può trattarsi di una mera ipotesi di scuola, non potendoci essere aspiranti concreti all’acquisto. Successivamente, anche su istanza del creditore, il giudice passa a verificare se l’immobile in comproprietà possa essere facilmente diviso in natura, anche in accordo tra il creditore procedente e i contitolari dell’immobile. Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, al giudice dell’esecuzione non resta che far vendere all’asta l’intero bene e, all’esito dell’esecuzione forzata, suddividere il ricavato tra creditore e i comproprietari, in ragione delle rispettive quote. Nel Friuli Venezia Giulia, la presenza del sistema tavolare non muta il quadro generale sopradescritto, tranne che per l’adozione dei vari passi procedurali specifici quali l’intervento del giudice tavolare. In ultimo, si consiglia di verificare con l’aiuto di un legale, in relazione all’iter raggiunto dal procedimento in esame, se ci sono i presupposti per anticipare l’azione forzosa.

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