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IL CONFLITTO D'INTERESSI NON LIMITA IL DIRITTO DI VOTO

La domanda

Si chiede se in un supercondominio, in cui una società commerciale rappresenta la gran parte dei millesimi e in cui la stessa società è titolare di un contratto di manutenzione con il supercondominio per le aree comuni, si possa, in assemblea ordinaria, vietare il voto alla stessa, relativamente al solo ordine del giorno riguardante il rinnovo del contratto di manutenzione, per un palese conflitto di interessi, in quanto si verificherebbe il doppio status di appaltante ed appaltatore.

Nella disciplina del condominio, il potenziale conflitto di interessi tra il condominio e i singoli partecipanti non è regolato; per disciplinarlo, parte della giurisprudenza si è richiamata per analogia all'articolo 2373 del Codice civile in tema di società di capitali. Al contrario, la giurisprudenza più recente (Cassazione civile, sezione II, 28 settembre 2015, n. 19131) ritiene che il principio maggioritario all'interno del condominio risponda a logiche specifiche, per cui non sono applicabili per analogia le norme dettate per i quorum assembleari delle società di capitali. Infatti, il calcolo del "quorum" costitutivo e deliberativo è stabilito in misura inderogabile. Ciò si basa sull’articolo 1138, quarto comma, Codice civile, secondo cui il regolamento contrattuale di condominio in nessun caso può derogare alle norme ivi richiamate, comprese quelle stabilite dall'articolo 1136 del Codice civile, concernenti la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere (Cassazione n. 11268 del 1998).Posto ciò, non rileva la situazione di conflitto di interessi fra condomino e condominio nel calcolo delle maggioranze. Il condomino in questa situazione potrà astenersi o esercitare il diritto di voto, salva la facoltà, per gli altri condomini, di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea o di mancato raggiungimento della maggioranza (ex articolo 1105, Codice civile, comma 4, - applicabile al condominio in virtù del rinvio fissato dall'articolo 1139).

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