I COSTI DI MESSA A NORMA DEI GARAGE INTERRATI
Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione di idranti, di estintori, eccetera), le relative spese dovranno essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà.Invece, quando le autorimesse e i box risultano essere di proprietà di alcuni condomini, è bene precisare che le relative spese saranno ripartite tra i soli condomini proprietari dei posti macchina o garage, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1123 del Codice civile.Al riguardo, si segnala la sentenza della Suprema corte, la n. 7077/95, che ha statuito che «in tema di condominio di edifici, il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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