L'esperto rispondeResponsabilità

UN DECRETO INGIUNTIVO PER IL CONDOMINO MOROSO

La domanda

In un condominio è stato ereditato, da alcuni anni, un appartamento che il proprietario tiene vuoto, senza però pagare le spese condominiali (non certamente per ristrettezze economiche) e senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Alcuni condòmini vorrebbero che il condominio gli facesse un decreto ingiuntivo, ma la maggioranza delibera che l'amministratore non proceda perché, essendo il proprietario in questione un esperto di pratiche legali, si teme che possa fare opposizione. Si chiede se, in caso di mancato pagamento di spese condominiali, l'opposizione può avere successo anche senza validi motivi, e a chi generalmente fanno carico le spese. Si chiede, inoltre, entro quanto tempo il condominio potrebbe recuperare il dovuto, considerato che ogni anno il debito continua ad aumentare.

I timori dell’assemblea non sembrano fondati, anche perché più passa il tempo, più aumenta la morosità del condomino. In ogni caso, a norma dell’articolo 1129, comma 9, del Codice civile, «salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile». E, dunque, salvo avvalersi del disposto di cui all’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - per il quale, «in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato» - l’amministratore è tenuto ad agire nei confronti del condomino moroso (articolo 1130, comma 1, numero 3, del Codice civile e articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).In termini generali è anche possibile che il condomino moroso presenti opposizione al decreto ingiuntivo, senonché il decreto ingiuntivo condominiale è provvisoriamente esecutivo. Se l’opposizione è infondata, le spese sono a carico dell’opponente.I tempi per il recupero del credito condominiale, che - ove sia scelta l’esecuzione immobiliare - passano attraverso la messa all’asta dell’immobile oggetto di esecuzione, possono essere piuttosto lunghi e variano da tribunale a tribunale (esemplificativamente, su Milano, dai due ai quattro anni). I crediti condominiali si prescrivono in cinque anni, (si veda, per tutte, Cassazione, 25 febbraio 2014, n. 4489).

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