L'esperto rispondeResponsabilità

NO ALL'APPRENDISTATO DOPO UNA FASE DI LAVORO

La domanda

Vorrei avere la giusta interpretazione della circolare 5/2013, relativa al contratto di apprendistato.1) «Nell’ambito della valutazione rileva peraltro anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro ... ». Dove si scrive “con il datore di lavoro”, ci si riferisce allo stesso datore di lavoro o a tutti i datori precedenti?2) «Un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà ... ». I termini “in mansioni corrispondenti” indicano che le mansioni devono essere uguali alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo. Se in precedenti rapporti il soggetto abbia lavorato per più della metà della durata dell'apprendistato, come aiuto commesso o apprendista commesso, lo stesso può iniziare un percorso di apprendistato con qualifica di commesso?

Il ministero del Lavoro, nella circolare 21 gennaio 2013, n. 5, che non pare fare riferimento al “medesimo” datore, ma piuttosto al lavoratore che si vuole assumere come apprendista, e quindi a “qualunque” datore, ha precisato che occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto a un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore (e ciò è utile anche ai fini dell’ultima domanda del lettore). Nell'ambito della valutazione, rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite. A titolo orientativo, la circolare non ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal contratto collettivo; essendo necessario che il precedente rapporto, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e competenze professionali, non prevalga sull'instaurando rapporto di apprendistato.Nel caso di specie (soggetto che ha lavorato per più della metà della durata dell'apprendistato, come aiuto commesso o apprendista commesso, con il quale si vuole avviare un percorso di apprendistato con qualifica di commessa), la stipula del contratto – a parere di chi scrive - è a rischio, senza dimenticare che, al di là della circolare, il giudice potrebbe esprimere un parere assai diverso, ritenendo comunque il contratto in frode alla legge.Per completezza, va anche osservato che la nozione di “mansioni equivalenti”, prima contenuta nell’articolo 2103 del Codice civile, nel Dlgs n. 368/2001 e in altre norme ancora, è oggi scomparsa, ed è stata sostituita da quella delle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale”.

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