L'esperto rispondeResponsabilità

IL REGOLAMENTO PUÒ «RIDURRE» LE DELEGHE

La domanda

In un supercondominio, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, è obbligatorio applicare, in base alla riforma, la norma che prevede la partecipazione all'assemblea ordinaria solo dei rappresentanti eletti dei singoli condomìni? In ogni caso, in un condominio con più di 20 proprietari, il regolamento condominiale, approvato prima della legge 220/2102, di riforma del condominio, che prevede una delega a condomino, è da considerare superato dal nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in base al quale il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale?

La partecipazione all’assemblea ordinaria di un supercondominio solo da parte dei rappresentanti, eletti dai singoli condomìni, è obbligatoria per le delibere relative alle spese ordinarie e alla nomina dell’amministratore, secondo il nuovo testo dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il limite di un quinto dei condòmini e dei millesimi rappresentabile dal delegato è da considerare un valore massimo, per cui si ritiene che, se il regolamento condominiale prevede un numero inferiore, la clausola rimane valida anche dopo la riforma.

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