IL REGOLAMENTO PUÒ «RIDURRE» LE DELEGHE
La partecipazione all’assemblea ordinaria di un supercondominio solo da parte dei rappresentanti, eletti dai singoli condomìni, è obbligatoria per le delibere relative alle spese ordinarie e alla nomina dell’amministratore, secondo il nuovo testo dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il limite di un quinto dei condòmini e dei millesimi rappresentabile dal delegato è da considerare un valore massimo, per cui si ritiene che, se il regolamento condominiale prevede un numero inferiore, la clausola rimane valida anche dopo la riforma.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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