IL PART TIME ALLA PORTIERA SOLO IN BASE A UN ACCORDO
Premesso che il citato “abuso di posizione dominante” riguarda tutt’altra disciplina, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 8, comma 1 e 2, dispone quanto segue:1) il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento;2) su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.Dal punto di vista pratico, tale accordo potrebbe giovare anche alla portinaia, sia perché conserva l’alloggio, sia perché potrebbe avere giovamenti sul piano delle condizioni di salute. Invece, ove l’accordo di trasformazione a tempo parziale fosse rifiutato – dato che tale soluzione non può essere imposta dall’assemblea condominiale ai sensi della norma di cui sopra – si aprirebbe un contenzioso dall’esito incerto, poichè il rifiuto del lavoratore sarebbe legittimo ma, d’altro canto, il condominio potrebbe decidere di sopprimere il servizio di portineria e di affidare a una ditta esterna il servizio di pulizia e manutenzione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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