L'esperto rispondeResponsabilità

DELIBERA ANNULLABILE SE IL RIPARTO È SBAGLIATO

La domanda

Per interventi relativi a un'area del corsello comune, che serve in misura differente i condòmini (per alcuni come accesso al solo box, per altri come accesso sia al box sia all'abitazione), l'assemblea non approva la ripartizione secondo il criterio indicato dall'articolo 1123, secondo comma, del Codice civile,ma opta per la tabella generale dei millesimi, penalizzandomi. Come posso agire?

L’articolo 1123, comma 2, del Codice civile, nello stabilire, in deroga al comma 1, la ripartizione tra i condòmini delle spese inerenti alla conservazione del godimento della cosa comune non in base al valore della proprietà di ciascuno, ma all’uso che ciascun condomino può fare della cosa stessa, considera il caso in cui la cosa comune sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condòmini di goderne in misura diversa, inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni. Nell’applicazione di questa norma, deve aversi riguardo non al godimento effettivo, bensì al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa comune, dato che quella del condomino è una obbligazione "propter rem", che trova fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che egli, potendo godere della cosa comune, di fatto non la utilizzi, non lo esonera dall’obbligo di pagamento delle spese in questione (Cassazione civile, n. 13160/1991).Fatta questa premessa, va detto che una errata applicazione in concreto del criterio legale di ripartizione (di cui all’articolo 1123 del Codice civile) determinerà la mera annullabilità della delibera, e la relativa impugnazione andrà proposta, ex articolo 1137 del Codice civile, entro il termine di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.Nel caso in esame, pertanto, la deliberazione (in cui l’assemblea non ha approvato la ripartizione secondo il criterio di cui all'articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, ma ha optato per la tabella generale dei millesimi) dovrà essere impugnata a norma dell’articolo 1137 del Codice civile.

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