L'esperto rispondeResponsabilità

CHANCE DI REVOCA GIUDIZIALE IN ASSENZA DI MAGGIORANZA

La domanda

Sono tra i condòmini di uno stabile con 14 appartamenti. Siamo sette proprietari, di cui uno possiede sei appartamenti e uno è il nostro amministratore. Alcuni di noi vorrebbero cambiare l'amministrazione, in seguito a sue inadempienze, ma siamo certi che il proprietario con la maggioranza dei millesimi non sarebbe d'accordo. Come ci dobbiamo comportare? Quali sono i passi per procedere? Valgono i millesimi o le persone?

Ai norma del comma 4 dell’articolo 1136 del Codice civile, «le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore... devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell’edificio (ossia dei millesimi)». Quindi, per la revoca dell’amministratore è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che, a sua volta, rappresenti almeno la metà del valore dei millesimi dell’edificio.Sicché, qualora non si riesca a revocare l’amministratore con le maggioranze indicate, è possibile la revoca giudiziale qualora l’amministratore non renda il conto della gestione o emergano gravi irregolarità fiscali, oppure in caso di gravi irregolarità.A puro titolo esemplificativo, costituiscono “grave irregolarità”:- l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;- la mancata apertura del conto corrente condominiale;- la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini;- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione forzata;- l’inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri condominiali (anagrafica condominiale, verbali assemblee, nomina e revoca amministratore, contabilità), o il non avere fornito al condomino che ne fa richiesta l’attestazione dello stato dei pagamenti delle spese condominiali e delle liti in corso.Pertanto, qualora non sia possibile revocare l’amministratore di condominio sulla base delle maggioranze legali, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria (mediante il supporto di un legale), al fine di chiedere e ottenere la revoca. Si tenga presente, altresì, che, a norma del comma 13 dell’articolo 1129 del Codice civile, «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©