QUOTA INVOLONTARIA PER CONDÒMINI DISTACCATI
Nel Dl 102/2014, che recepisce la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, non sono riportate norme per chi chiede il distacco. Tuttavia, una sentenza di merito del Tribunale di Firenze (la 535 del 19 febbraio 2015), sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 1118, comma 4, del Codice civile, ha statuito «l'obbligo di partecipare alla quota involontaria» anche per i condòmini distaccati.Il distacco dall'impianto centralizzato, dunque, non configura una rinuncia alla proprietà dello stesso e la quota “involontaria” non rappresenta altro che il risultato complessivo delle perdite dell'impianto. Al riguardo, infatti, viene affermato che le “perdite”, essendo una cosa comune, dovranno essere ripartite pro capite tra tutti i condòmini. Invero, qualora le stesse venissero ripartite tra i soli condòmini rimasti allacciati all’impianto centralizzato, il costo pro capite aumenterebbe, comportando, quindi, un “aggravio di spesa” per questi ultimi.Da quanto esposto – e vista, comunque, l’assenza di una norma di legge che disponga al riguardo - si può affermare chequalora il consumo involontario (non dipendente, quindi, dalla volontà del singolo condomino)non venisse ripartito tra tutti i condòmini e, quindi, anche tra quelli distaccati, ciò determinerebbe un “aggravio di spesa” per i restanti condomini allacciati. Quindi, per la redazione delle tabelle del cosiddetto fabbisogno energetico dovranno essere prese in considerazione anche le unità immobiliari distaccate.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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