LE SOLUZIONI PER LA SNC RIMASTA CON UN SOLO SOCIO
In caso di morte del socio di una società in nome collettivo, i soci superstiti devono, a norma dell'articolo 2284 del Codice civile, liquidare la quota agli eredi e possono, in alternativa, sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi, qualora essi vi consentano.È necessario, pertanto, provvedere mediante un apposito atto, optando per una delle soluzioni indicate. È utile ricordare che le società di persone devono essere costituite da una pluralità di soci; qualora rimanga un solo socio, questi ha la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, altrimenti la società entra in fase di scioglimento. Essendo deceduto l'amministratore e legale rappresentante, il socio superstite non può automaticamente operare, ma è necessario provvedere con un apposito atto, sistemando la situazione.