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L'ATTIVITÀ DEI NEGOZI SECONDO I REGOLAMENTI

La domanda

Sono proprietaria di un appartamento in un condominio, dove, al piano terra, sono posti dei locali commerciali. L’accesso ai locali e al cancello del condominio è possibile tramite un piazzale a filo con il marciapiede della via comunale. I negozi hanno in uso esclusivo, ciascuno per il relativo fronte, il marciapiedi antistante il locale, utilizzabile secondo il regolamento condominiale per l’esposizione di merce o per un'altra consona destinazione. Essendo uno dei locali affittato a uso bar, lo stesso ha posto, nel marciapiedi antistante, dei tavolini per i clienti.Quando nel regolamento di condominio si parla di "altra consona destinazione", si possono intendere anche i tavolini per la consumazione da parte dei clienti?

Il concetto di "esposizione di merce" (con la quale di intende, appunto, l’esposizione della merce in vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/i in vimini o materiali similari montati su strutture di sostegno) o "altra consona destinazione”, indicato nel regolamento condominiale, non può essere paragonato al “pubblico esercizio”, ossia quell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da consumare sul posto, nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico. Appartengono a questa categoria ristoranti, bar, osterie, pizzerie, pub, paninoteche, trattorie, gelaterie eccetera.Vista, pertanto, la diversa finalità delle due attività (ossia, esposizione di merce e pubblico esercizio), si ritiene che non possa essere estesa analogicamente al bar (mediante la dicitura “altra consona destinazione”, presente nel regolamento condominiale) la possibilità di collocare tavoli e sedie sul marciapiedi antistante, per il consumo sul posto dei prodotti venduti.

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