L'ATTIVITÀ DEI NEGOZI SECONDO I REGOLAMENTI
Il concetto di "esposizione di merce" (con la quale di intende, appunto, l’esposizione della merce in vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/i in vimini o materiali similari montati su strutture di sostegno) o "altra consona destinazione”, indicato nel regolamento condominiale, non può essere paragonato al “pubblico esercizio”, ossia quell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da consumare sul posto, nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico. Appartengono a questa categoria ristoranti, bar, osterie, pizzerie, pub, paninoteche, trattorie, gelaterie eccetera.Vista, pertanto, la diversa finalità delle due attività (ossia, esposizione di merce e pubblico esercizio), si ritiene che non possa essere estesa analogicamente al bar (mediante la dicitura “altra consona destinazione”, presente nel regolamento condominiale) la possibilità di collocare tavoli e sedie sul marciapiedi antistante, per il consumo sul posto dei prodotti venduti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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