L'ACCOMANDANTE PUÒ SVOLGERE LAVORI NELLA SAS
La risposta è positiva. L’articolo 2320, secondo comma, del Codice civile consente infatti che i soci accomandanti prestino «la loro opera sotto la direzione degli amministratori». La possibilità di svolgere “attività lavorativa”, pertanto, non è in contrasto con il principio secondo il quale il potere di amministrazione spetta solo ai soci accomandatari.Il compimento di atti di amministrazione, cosi come la trattazione o la conclusione di singoli affari, sono peraltro ammessi con “procura speciale” in base all’articolo 2320, primo comma, del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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