L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONFERIMENTO DI AZIENDA IN UNA NUOVA SOCIETÀ

La domanda

È possibile che, previo accordo tra le parti, un imprenditore individuale conferisca la propria unica azienda (il cui capitale netto di conferimento ammonta a 50) in una costituenda Srl, con capitale sociale di 10, e che gli venga assegnata una quota di capitale pari a 5, mentre la restante quota di capitale netto di conferimento viene destinata a riserva nel bilancio della Srl? L'accordo preventivo tra le parti prevede che il secondo socio detenga una quota pari al 50 per cento (conferimento di denaro di 5) del capitale sociale della Srl, senza effettuare ulteriori conferimenti rispetto al citato apporto di denaro.

La risposta è affermativa, ma alcune precisazioni si rendono necessarie.In base all’articolo 2465 del Codice civile, chi conferisce beni in natura (come l’azienda esercitata dall’imprenditore individuale) o crediti deve presentare una relazione redatta da soggetto autorizzato (revisore legale o società di revisione legale) che descriva tali beni o crediti, indicando i criteri di valutazione utilizzati, e attesti che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e della eventuale riserva da sovrapprezzo. Pertanto, è nelle facoltà dell’imprenditore destinare a capitale solo una parte del valore attribuito all’azienda conferita, determinando che la parte rimanente vada attribuita a riserva da sovrapprezzo da conferimento.Nel caso descritto, dunque, a fronte di un capitale netto di conferimento valutato in 50, il capitale potrà essere sottoscritto mediante il conferimento dell’azienda dell’imprenditore individuale, il quale potrà destinare a capitale solo una parte (nel caso descritto, pari a 5) del valore attribuito all’azienda conferita, determinando che la parte rimanente vada attribuita a riserva da sovrapprezzo da conferimento, mentre il socio che interviene in qualità di sottoscrittore di una quota in denaro può procedere se e in quanto ciò sia espressamente previsto da tutti i soci in sede di costituzione (massima del Comitato triveneto dei notai I.G.43 del 1° settembre 2012).Questa modalità ha l’effetto di “confondere” tra i due soci la titolarità giuridica della riserva da sovrapprezzo, che non sarà riconducibile individualmente al socio che l’ha generata con il conferimento dell’azienda. Per evitare che questo avvenga, è possibile convenire che il socio che intende conferire denaro proceda successivamente all’iscrizione nel Registro delle imprese della società a responsabilità limitata così costituita, mediante una operazione di aumento del capitale a lui riservato.

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