L'esperto rispondeResponsabilità

AMMINISTRATORE, L'ITER PROCESSUALE PER LA REVOCA

La domanda

L'amministratore del condominio non dà seguito alle delibere assembleari, non eseguendo i lavori che sono stati deliberati. Si chiede quali azioni può intraprendere singolarmente un condomino perché le decisioni assembleari vengano rispettate. Inoltre, l'amministratore può ricevere deleghe dai condòmini per le assemblee? E quante deleghe può ricevere al massimo ogni altro soggetto? Per tutti questi casi il regolamento condominiale non dice alcunché.

Nel caso descritto dal lettore pare necessario sostituire al più presto l’amministratore di condominio, per dare attuazione a quanto deliberato dall’assemblea. In ogni caso, prima di chiedere la revoca dell’amministratore in via giudiziale, è opportuno che il condomino provi a chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea (e/o a convocarla direttamente), a norma dell’articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per il quale l’assemblea può essere convocata dall’amministratore «quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione», fermo restando che l’amministratore che non esegue le delibere assembleari può essere revocato dal tribunale, a norma dell’articolo 1129, comma 12, numero 2, del Codice civile, per il quale costituisce grave irregolarità, tra le altre, la mancata esecuzione di deliberazioni assembleari.Inoltre – ove l’omessa esecuzione delle opere cui si riferisce il lettore rechi anche pregiudizio al condominio – l’amministratore rischia (oltre alla revoca) un’azione di danni, da parte dei condòmini, per inadempimento, a norma dell’articolo 1218 del Codice civile.In assenza di diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale, all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea (articolo 67, comma quinto, delle disposizioni di attuazione al Codice civile). Quanto a eventuali deleghe ai condòmini, se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi (articolo 67, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice Ccvile). Se i condòmini sono meno di venti, non vi sono limiti alle deleghe, salve diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale.

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