L'esperto rispondeResponsabilità

SOLO CONTRATTUALI I DIVIETI DI CAMBIARE DESTINAZIONE

La domanda

È possibile integrare il regolamento assembleare condominiale con una clausola che stabilisce il divieto di adibire l'immobile di proprietà a un uso diverso dalla destinazione catastale?

La risposta è negativa. Infatti, una clausola che vieti il cambio di destinazione di uso, rispetto alla destinazione catastale, di una proprietà esclusiva, deve avere natura contrattuale, sicché non può essere approvata dall’assemblea a maggioranza. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per l’imposizione di vincoli di natura reale sulle parti comuni e sulle proprietà esclusive, è necessaria la forma scritta "ad substantiam" (con sottoscrizione di tutti i partecipanti al condominio). Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione, 17 luglio 2006, n. 16228, in materia di uso delle parti comuni, ma i cui princìpi possono valere anche per le proprietà esclusive, secondo cui il diritto all’utilizzo delle parti comuni può trovare limitazioni solo nei titoli di acquisto o in convenzioni appositamente stipulate. Nello stesso senso, anche Cassazione, 12 maggio 1994, n. 4632, secondo cui «sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini».

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