SI PUÒ SCEGLIERE LA CALDAIA «SUPERCONDOMINIALE»
Si ritiene che, nel caso descritto, si possa anche parlare di centrale termica supercondominiale, posto che «per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomìni per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'articolo 1117 del Codice civile, come ad esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di una propria autonomia, come, per esempio, le attrezzature sportive, gli spazi d'intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio comune» (Cassazione, 18 aprile 2005, n. 8066).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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