PER IL TUBO DI ADDUZIONE SPESE IN PARTI UGUALI
A norma dell’articolo 2, primo comma, lettera a, del Dm 37/2008, per punto di consegna delle forniture «...si deve intendere il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente».Nel caso descritto dal lettore, le spese relative al tubo di adduzione dell’acqua nel tratto che va dal chiusino fino alla nuova nicchia dei contatori – ancorché esterno allo stabile condominiale – devono essere sostenute in parti uguali da ciascun condomino.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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