LA POSSIBILE APERTURA DI UN VARCO NELLA SIEPE
Il passaggio sul giardino condominiale è già un diritto del condomino. Il varco fatto nella siepe non rileva come usucapione, perché riguarda una strada pubblica e non può essere usucapito solo a favore di un condomino. Il problema è diverso e riguarda l’articolo 1102 del Codice civile: a tale proposito la Corte di cassazione, con la sentenza del 3 giugno 2015, n. 11445, ha ritenuto che «ogni condomino, nel caso in cui il cortile esclusivo o comune sia munito di recinzione confinante con area pubblica o altra area dello stesso condominio, può apportare a tale recinzione, se di proprietà condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura o all'ampliamento di un varco di accesso al cortile condominiale o alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non alteri la destinazione del muro e delle altre cose comuni, non comprometta il diritto al pari uso e non arrechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e decoro architettonico del fabbricato».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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