L'esperto rispondeResponsabilità

APERTURA DI FINESTRE LECITA SE NON LEDE DIRITTI ALTRUI

La domanda

Dopo 50 anni ho scoperto che, nel progetto originale del palazzo dove abito, depositato al Catasto, era prevista una seconda finestra nel salone del mio appartamento, così come ce l'hanno tutti gli altri alloggi. Anche la visura catastale riporta la finestra. Non so come mai non sia stata realizzata. Ho fatto la comunicazione in Comune per l'apertura della finestra e mi è stato risposto che non solo posso, ma devo fare il "ripristino", perché la superficie stanza/luce è inferiore ai limiti di legge. Ora il condominio, in assemblea, mi ha proibito di aprire la finestra. Come devo comportarmi?

In mancanza di un divieto contenuto in un regolamento contrattuale, il condomino può aprire una finestra nel muro comune, anche nel caso in cui affacci sul cortile condominiale, a condizione che la “nuova” finestra non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti degli altri condòmini. Si tratta, nello specifico, di una facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il migliore godimento della cosa. Inoltre, la Corte di cassazione, con la sentenza 53/2014, ha affermato che «è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile, che gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni. Tuttavia, nell'esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata, consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l'esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condòmini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all'articolo 1120 del Cdice civile (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino)».Pertanto, sulla base dei princìpi normativi e giurisprudenziali richiamati, in considerazione del fatto che, comunque, la finestra era presente nel progetto originario dell’edificio (ma non è mai stata realizzata) e, soprattutto, del fatto che l’ufficio preposto del Comune ha comunicato che l’apertura della “seconda” finestra si reputa necessaria, si può affermare che il diniego dell’assemblea dei condòmini risulta illegittimo.Tuttavia, al fine di evitare contestazioni (anche di natura giudiziaria), il lettore dovrebbe tentare di far capire ai condòmini che l’apertura di quella finestra non pregiudica la stabilità, la sicurezza e/o il decoro dell’edificio né, tantomeno, rende alcune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento degli altri. Se questo tentativo fallisse, al lettore non rimarrebbe che far valere i suoi diritti innanzi all’autorità giudiziaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©